La reclamabilità dei provvedimenti in tema di ADS: quale il giudice competente?

La reclamabilità dei provvedimenti in tema di ADS: quale il giudice competente?
02 Gennaio 2019: La reclamabilità dei provvedimenti in tema di ADS: quale il giudice competente? 02 Gennaio 2019

IL CASO. Con decreto del 21 settembre 2017, il Tribunale di Brescia aveva dichiarato la propria incompetenza in ordine al reclamo proposto da B. e F. avverso il decreto emesso il 22 giugno 2017, con cui il Giudice tutelare aveva disposto l’apertura dell’amministrazione di sostegno in favore di B., nominando amministratore l’avvocato Sempronio.

L’oggetto del reclamo era costituito esclusivamente dalla individuazione della persona chiamata a svolgere le funzioni di amministratore, avendo le reclamanti insistito per la nomina di F., in conformità di una preferenza manifestata dalla stessa beneficiaria, ed in subordine per la nomina di un terzo estraneo al nucleo familiare, ma diverso dall’avv. Sempronio.

A seguito della riassunzione del giudizio, la Corte d’appello di Brescia, dichiarata competente dal predetto decreto, con ordinanza del 10 aprile 2018, aveva sollevato conflitto negativo di competenza.

La Corte d’appello aveva, infatti, escluso che il provvedimento impugnato avesse natura decisoria (come ritenuto, invece, dal Tribunale),  rilevando, con le reclamanti, che “l’indicazione fornita dalla B. non era volta a garantire l’esercizio di diritti fondamentali della persona, ma solo ad individuare la persona più adatta al disbrigo delle pratiche relative alla gestione del patrimonio ed all’ordinaria cura della persona, essendo stato affermato che la F. era la persona più vicina alla beneficiaria, della quale si occupava già quotidianamente” e che “l’indipendenza dell’indicazione dal timore di una lesione dell’autodeterminazione della beneficiaria trovava conferma nella domanda subordinata di nomina di un soggetto estraneo al nucleo familiare”.

La Corte d’appello di Brescia aveva, pertanto, concluso per “il carattere meramente gestionale del provvedimento impugnato, con la conseguente reclamabilità dello stesso dinanzi al Tribunale di Brescia in composizione collegiale”.

LA DECISIONE. La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 32071/2018, nel dichiarare la competenza del Tribunale di Brescia in composizione collegiale, ha colto l’occasione per precisare quale sia il giudice competente sul reclamo avverso il provvedimento d’individuazione dell’amministratore di sostegno.

A tal uopo ha richiamato “il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, che, in tema di amministrazione di sostegno, distingue tra i provvedimenti di apertura e chiusura della procedura e quelli riguardanti le modalità di attuazione della tutela e la concreta gestione del patrimonio del beneficiario”.

Alla prima tipologia di provvedimenti, “assimilabili per loro natura alle sentenze emesse nei procedimenti d’interdizione ed inabilitazione”, in quanto “aventi carattere decisorio ed idonei ad acquistare efficacia di giudicato, sia pure rebus sic stantibus” è applicabile l’art. 720-bis c.p.c., che ne prevede l’impugnabilità dinanzi alla corte d’appello.

Alla seconda tipologia di provvedimenti, tra i quali “vanno ricondotti anche quelli di designazione, revoca e sostituzione dell’amministratore, in quanto non incidenti sullo status o su diritti fondamentali del beneficiario della tutela, ma volti esclusivamente ad individuare il soggetto cui è demandata in concreto la cura della sua persona e dei suoi interessi”, “sempre modificabili e revocabili in base ad una rinnovata valutazione degli elementi acquisiti”, va invece attribuita una “portata meramente ordinatoria ed amministrativa, che ne consente l’inquadramento negli artt. 374 e ss. cod. civ., richiamati dall’art. 411 cod. civ., con la conseguente proponibilità del reclamo dinanzi al tribunale in composizione collegiale, ai sensi dell’art. 739 cod. proc. civ.”.

Facendo applicazione di tali principi, la Corte di Cassazione ha rilevato che, nel caso concreto, “come correttamente rilevato dalla Corte distrettuale, le doglianze proposte con il reclamo non [avevano] ad oggetto l’apertura dell’amministrazione di sostegno, la cui necessità è stata riconosciuta dalle stesse reclamanti, ma l’individuazione della persona incaricata di coadiuvare la beneficiaria nella cura della propria persona e nella gestione dei propri interessi, avendo le reclamanti contestato la scelta di un soggetto estraneo al nucleo familiare, in quanto effettuata dal Giudice tutelare senza tener conto della preferenza espressa dalla beneficiaria in favore della persona che già in precedenza si era resa disponibile ad assisterla quotidianamente”.

Pertanto, il Giudice di legittimità ha ritenuto di non poter condividere “l’affermazione del Tribunale di Brescia, secondo cui il reclamo avrebbe dovuto essere proposto dinanzi alla Corte d’appello, competente ai sensi dell’art. 720-bis cod. proc. civ., in virtù del carattere decisorio del provvedimento impugnato, che, in quanto avente ad oggetto la designazione dell’amministratore di sostegno, doveva considerarsi incidente sul diritto dell’incapace di esprimere la sua volontà in ordine alla persona che in sua vece avrebbe potuto compiere gli atti contemplati nel decreto”.

Ciò perché “la circostanza che, nella scelta della persona da nominare, il giudice tutelare sia tenuto in linea di principio ad attenersi alle indicazioni fornite dal beneficiario, potendosene discostare esclusivamente in presenza di gravi motivi, non consente di ritenere che l’inosservanza di tale direttiva comporti una modificazione della natura del provvedimento di nomina, la cui contrarietà alle predette indicazioni non si traduce in un’ulteriore limitazione della capacità dell’interessato, ma solo in una diversa valutazione dell’interesse di quest’ultimo, rimessa alla discrezionalità del giudice tutelare, con il solo limite costituito dall’onere di motivare adeguatamente la scelta compiuta”.

Per tali motivi, la Corte di Cassazione ha dichiarato la competenza del Tribunale di Brescia, in composizione collegiale, onerando la parte interessata a riassumere il processo avanti questo giudice nei termini di legge.

 

Altre notizie